Doveri dei proprietari di cani
Vi riportiamo alcune indicazioni generali e suggerimenti utili per i proprietari di cani in merito alla detenzione, all’obbligo di registrazione all’anagrafe canina, al trasporto ed ai comportamenti da tenere in caso di smarrimento degli stessi.
- ANAGRAFE CANINA: il proprietario, possessore o il detentore, anche temporaneo (compreso anche chi ne fa commercio) è tenuto ad iscrivere il proprio cane all’anagrafe canina gestita dal Servizio Veterinario dell’ASL competente per territorio, entro 15 gg dall’inizio del possesso ed entro 45 gg dalla nascita.
- TATUAGGIO/MICROCHIP: entro quattro mesi dall’iscrizione all’anagrafe canina è obbligatorio sottoporre l’animale alle operazioni di tatuaggio o, per le regioni nelle quali è stata introdotta l’anagrafe canina informatizzata, di applicazione del microchip (che contiene un codice numerico di 15 cifre, e tutti i dati del proprietario, codice fiscale incluso, ed è inalterabile e sicuro), sempre a cura del Servizio Veterinario. Il tatuaggio che deve essere leggibile e che precedentemente era utilizzato come unico metodo di identificazione possibile può quindi essere sostituito dal microchip che si può leggere avvicinando l’apposito lettore al cane e che viene applicato con una siringa sottocute del lato sinistro del collo-spalla del cane; senza arrecare alcun dolore allo stesso. Tatuaggio e/o microchip sono segni di riconoscimento indispensabili e garantiscono l’immediata identificazione del cane in caso di smarrimento. I cani già iscritti all’anagrafe canina del comune NON devono essere nuovamente iscritti. È consigliabile inoltre dotare il cane di un collare con una medaglietta con l’incisione dei dati identificativi e del recapito telefonico del proprietario, dato che i data base contenenti i dati dei cani sono attualmente regionali e non nazionali (in Italia). Le iscrizioni e la contestuale identificazione con microchip possono essere fatti presso i centri di sanità pubblica veterinaria dei distretti o i veterinari libero professionisti accreditati.
- CESSIONE DEFINITIVA, CAMBIAMENTI DI RESIDENZA, MORTE DELL’ANIMALE: qualsiasi variazione dovuta a smarrimento, cessione definitiva, cambiamento di residenza o morte dovrà essere segnalata all’anagrafe canina regionale di appartenenza (servizio di sanità animale della ASL o centri di sanità pubblica veterinaria), entro 15 gg e in caso di scomparsa entro 7 gg. Chiunque rinvenga un cane vagante è tenuto a darne tempestiva segnalazione o a consegnarlo alla ASL-Presidio Veterinario Canile Sanitario.
- IN CASO DI SMARRIMENTO: trascorsi due o tre giorni dalla scomparsa, dovete presentarvi al Servizio Veterinario della vostra A.S.L. per compilare un modulo in cui saranno indicati i dati relativi all’animale: tatuaggio, breve descrizione dell’animale e data della scomparsa; dopo la denuncia al Servizio Veterinario è consigliabile presentare una segnalazione anche al Comando Stazione Carabinieri più vicino ed al Corpo Forestale dello Stato (se è presente in zona), corredandola con un foglio (meglio se preparato al computer) con una foto del cane, il numero del tatuaggio, la descrizione e i vostri dati telefonici.
- A PASSEGGIO: nei centri abitati, e in altri luoghi aperti al pubblico i cani devono essere condotti al guinzaglio o, se liberi, dotati di museruola; in locali pubblici o mezzi di trasporto devono avere sia guinzaglio che museruola. Rispettate le aree dove è vietato l’ingresso ai cani, come supermercati, ospedali, cinema, etc. Il cane non deve in alcun caso arrecare disturbo alla circolazione cittadina.
- È VIETATO IMBRATTARE O LORDARE IL SUOLO PUBBLICO: i regolamenti comunali stabiliscono precise norme di comportamento per provvedere all’immediata rimozione di residui organici animali (palette o sacchetti o idonei contenitori) dal suolo pubblico e a depositarli nei cestini portarifiuti. Questi obblighi non si applicano ai conduttori di cani che abbiano palesi problemi di deambulazione ed autonomia funzionale determinati da handicap (ad es. non vedenti)
- DANNO CAGIONATO DA ANIMALI: nei centri abitati bisogna fare in modo che il cane non arrechi disturbo o danno al vicinato e di notte non disturbi la quiete pubblica; ben inteso che citando il codice civile “Se il cane abbaia non è disturbo della quiete. Se il cane non disturba una pluralità di persone ma solo il vicino "il fatto non sussiste". Perché vi sia reato "è necessario che i rumori siano obiettivamente idonei ad incidere negativamente sulla tranquillità di un numero indeterminato di persone". Il normale comportamento degli animali, anche se rumoroso, non è perseguibile penalmente (art. 844)”. Il proprietario di un animale è responsabile dei danni cagionati dallo stesso. Nel caso in cui il danno sia provocato mentre custodito da terzi, sono i custodi temporanei a rispondere del danno. In caso di danno provocato dal cane in fuga o sia smarrito (salvo che si provi il caso fortuito) si è comunque responsabili.
- DETENZIONE DI CANI IN CONDOMINIO: nessuna norma può vietare il possesso di un animale cosiddetto di affezione (cane o gatto), pur in presenza di regolamenti che contemplino tale divieto; la Corte di Cassazione ha infatti stabilito, con diverse sentenze (n. 5078 del 30.10.1979; n. 5769 del 6012.1978; n. 832 del 5.2.1980; e altre) che tali regolamenti sono nulli in quanto limitativi della libertà personale dell’individuo, cioè anticostituzionali. Se intendete tenere animali nel vostro appartamento, fatevi mostrare una copia del regolamento condominiale prima della locazione o dell’atto di acquisto. Se il regolamento non esiste ancora o, se esistente, non pone alcun divieto, nessuno potrà privarvi della compagnia di animali. Se nel regolamento è invece posto il divieto in questione, questo sarà vincolante per voi solo se all’atto dell’acquisto o della locazione voi avete accettato e firmato personalmente il regolamento. Solo in quest’ultimo caso i vicini potranno agire contro di voi dimostrando comunque che l’animale ha arrecato gravi disturbi al vicinato. L’assemblea condominiale non può impedire il possesso di animali neanche se vota all’unanimità.
- UCCISIONE, MALTRATTAMENTO E ABBANDONO (LEGGE 20.07.2004, N. 189): con la pubblicazione della legge 20 luglio 2004 n. 189 sulla "Gazzetta Ufficiale" del 31 luglio 2004 è stato inserito nel codice penale un apposito titolo, il IX bis, relativo ai "delitti contro il sentimento per gli animali", dove vengono definite delle specifiche condotte illegali. In particolare, vengono inseriti gli artt. dal 544-bis al 544-quinquies e modificato il 727 del codice penale, che si occupa ora solo dell’abbandono e della mal custodia degli animali. Vengono quindi sanzionati:
- ART. 544 BIS CODICE PENALE (uccisione animali) chiunque, per crudeltà o senza necessità, cagioni la morte di un animale, è punito con la reclusione da 3 mesi a 18 mesi.
- ART. 544 TER CODICE PENALE (maltrattamento di animali) chiunque, per crudeltà o senza necessità, cagiona una lesione a un animale o lo sottopone a sevizie o a comportamenti o a fatiche o a lavori insopportabili per le sue caratteristiche etologiche, è punito con la reclusione da 3 mesi a 1 anno o con la multa da 3.000 a 15.000 euro. (...omissis).
- ART. 544 QUATER CODICE PENALE l’utilizzo di animali in spettacoli o manifestazioni vietati dove vengono operate sevizie, salvo che il fatto non costituisca più grave reato, prevedendo specifica aggravante se il fatto è commesso nell’esercizio di scommesse clandestine o al fine di trarne profitto o si verifica la morte dell’animale
- ART. 544 QUINTIES CODICE PENALE il combattimento o competizioni non autorizzate tra animali che possono metterne in pericolo l’integrità fisica, perseguendo sia chi li promuove, organizza e dirige, sia chi li alleva o li addestra per tali fini ed il proprietario, in forma aggravata, se consenziente
- ART. 727 CODICE PENALE (abbandono di animali) chiunque abbandona animali domestici o che abbiano acquisito abitudini della cattività, È punito con l’arresto fino ad 1 anno o con l’ammenda da 1.000 a 10.000 euro. alla stessa pena soggiace chi detiene animali in condizioni incompatibili con la loro natura e produttive di grandi sofferenze
- CANI ALL’APERTO: se tenete il cane all’aperto (sempre che la tipologia di razza lo consenta), è consigliabile destinargli un adeguato ricovero costruito con materiale isolante ed impermeabilizzato in uno spazio di opportuna ampiezza e di condizioni igieniche idonee.
- CANI E GATTI-PELLAMI: viene inoltre vietato l’utilizzo di cani e gatti per la produzione od il confezionamento di pelli, pellicce, capi di abbigliamento ed articoli di pelletteria costituiti od ottenuti in tutto o in parte dalle pelli o pellicce dei medesimi, nonché commercializzare o introdurre le stesse nel territorio nazionale.
- VIAGGIARE: esistono delle regole precise per il trasporto degli animali in viaggio stabilite dal Decreto Ministeriale del 10 aprile 1969 sulla "Disciplina sanitaria per l’importazione, l’esportazione ed il transito degli animali a seguito dei viaggiatori". In sintesi:
- in auto, per trasportare un solo animale (cane o gatto) occorre sistemarlo nella parte posteriore della vettura anche senza la rete divisoria che in questo caso non è obbligatoria ma è sempre consigliabile. Se si trasportano due o più animali, invece, questa si deve installare oppure occorre tenere gli animali negli appositi “trasportini”.
Per chi viaggia in auto è utile sapere che in alcuni punti delle autostrade italiane sono stati collocati dei “fido park”: aree collocate all’esterno dei punti di ristoro Autogrill dotate, oltre che di acqua corrente, di cucce all’ombra di un gazebo isolate termicamente per garantire una temperatura ideale anche nei mesi più caldi e provviste di un impianto di spurgo per eliminare tutti i residui organici e di un sistema di igienizzazione a spruzzo per la disinfezione dell’ambiente. I Fido Park sono strutture realizzate per poter funzionare senza assistenza in loco: presso ogni area è posizionato un regolamento in lingua italiana e inglese con le indicazioni di uso delle cucce e una cartina con l’ubicazione delle altre aree attrezzate. Inoltre, grazie all’accordo siglato con l’Associazione Nazionale Medici Veterinari Italiani (ANMVI), Autogrill sta introducendo in via sperimentale la presenza del veterinario presso i FidoPark più frequentati durante i week-end più caldi, nelle ore centrali della giornata: consulenze, consigli o primissimo intervento per problemi legati al viaggio e, nei casi più gravi, viene data l’indicazione dell’ambulatorio più vicino. In collaborazione con l’Associazione Guida Verde SOS Animali, inoltre, Autogrill ha predisposto un servizio di presidio per fornire informazioni e aiuto presso le aree a maggior intensità di traffico. I volontari dell’Associazione offrono assistenza e distribuiscono materiale informativo utile per chi viaggia con animali domestici (ad esempio, quali sono e dove si trovano le strutture alberghiere/camping che accolgono i cani).
È inoltre a disposizione il numero verde 800-029449 per una prima assistenza e per avere indicazioni su ambulatori di prossimità per eventuali interventi specialistici.
L’elenco dettagliato delle aree FidoPark: - Secchia Ovest A1 — MI/BO, Modena (direzione sud)
- La Macchia Est A1 — NA/Roma, Anagni (direzione nord)
- Montefeltro Est A14 — Ancona/Bologna, Riccione (direzione nord)
- S. Ilario Nord A12 — Sestri/Genova, Genova Nervi (direzione nord)
- Conero Ovest A14 — Ancona/Pescara, Numana (direzione sud)
- La Macchia Ovest A1 — Roma/Napoli, Anagni (direzione sud)
- Stura Ovest A26 — Alessandria/Voltri, Belforte Monferrato (direzione sud)
- Tevere Est A1 — Roma/Firenze, Civitella d’Agliano (direzione nord)
- Brianza Sud A4 — Milano/Venezia, Caponago (direzione nord)
- Po Est A13 — Bologna/Padova, Ferrara (direzione nord)
- in treno, è consentito il trasporto gratuito di piccoli animali domestici racchiusi in piccoli contenitori di dimensioni espressamente indicate. Il regolamento ferroviario riporta le condizioni di trasporto e le tariffe per gli animali di taglia maggiore in relazione al tipo di treno (Pendolino, Intercity, etc.) e alle condizioni di viaggio (posti a sedere, cuccette o vagoni letto). Un cane guida in accompagnamento ad un viaggiatore non vedente è ammesso gratuitamente in qualunque treno e classe;
- in aereo, i regolamenti per il trasporto degli animali ed il costo relativo variano a seconda delle compagnie aeree. I cani guida per non vedenti vengono imbarcati con il passeggero purché muniti di museruola e guinzaglio.
- Dal 1° ottobre 2004 è entrata in vigore la nuova normativa sanitaria dell’Unione Europea che disciplina la movimentazione tra i Paesi membri dell’Unione europea dei cani, gatti e furetti, nonché l’introduzione e la reintroduzione di tali animali, provenienti da Paesi Terzi, nel territorio comunitario. La nuova normativa riguarda la movimentazione, senza alcun fine commerciale, degli animali accompagnati dal loro proprietario o da una persona fisica che ne assume la responsabilità per conto del proprietario durante il movimento. Cani, gatti e furetti che viaggiano dall’Italia verso uno Stato membro dell’Unione europea, diverso dalla Gran Bretagna, Irlanda, Svezia e Malta, devono essere muniti del passaporto comunitario individuato dalla decisione 2003/803/CE della Commissione del 26 novembre 2003 e identificati tramite un tatuaggio chiaramente leggibile o un microchip in relazione a quanto previsto dalla normativa nazionale del Paese. Il passaporto, rilasciato dal Servizio Veterinario Ufficiale, deve attestare l’esecuzione della vaccinazione antirabbica e, se del caso, di una nuova vaccinazione antirabbica in corso di validità. Inoltre, per la movimentazione verso la Finlandia è necessario il trattamento preventivo per l’echinococco.Se il movimento avviene verso la Gran Bretagna, l’Irlanda, la Svezia e Malta, gli animali devono essere muniti del passaporto comunitario individuato dalla decisione 2003/803/CEE del 26 novembre 2003 e identificati esclusivamente tramite un microchip. Nel passaporto deve essere attestata, da parte del veterinario ufficiale o autorizzato dall’Autorità competente, l’esecuzione della vaccinazione nei confronti della rabbia e, se del caso, di una nuova vaccinazione in corso di validità, nonché dell’esame del sangue da cui risultino anticorpi neutralizzanti nei confronti del virus contro la rabbia. In questi Paesi è vietato introdurre cani e gatti di età inferiore ai tre mesi. Possono essere movimentati dall’Italia verso gli altri Paesi comunitari, al seguito dei rispettivi proprietari o responsabili, cani, gatti e furetti anche non scortati dal passaporto conforme al modello della decisione 2003/803/ CEE, a condizione che tali animali siano accompagnati da un certificato sanitario rilasciato da un veterinario ufficiale prima del 1° ottobre 2004, ancora valido con riferimento alla durata dell’efficacia della vaccinazione nei confronti della rabbia conformemente alle istruzioni fornite dai laboratori di fabbricazione, e attestante la sussistenza di tutte le condizioni richieste dalla normativa comunitaria.
- LE LEGGI SULLE MOVIMENTAZIONI:
- Decreto Ministeriale 10 aprile 1969 "Disciplina sanitaria per l’importazione, l’esportazione ed il transito degli animali a seguito dei viaggiatori".
- Legge n. 281 del 14 agosto 1991 "Legge quadro in materia di animali di affezione e prevenzione del randagismo".
- Decreto Legislativo n. 388 del 20 ottobre 1998 "Attuazione della direttiva 95/29/CE in materia di protezione degli animali durante il trasporto".
- Legge n. 189 del 20 luglio 2004 "Disposizioni concernente il divieto di maltrattamento degli animali, nonché di impiego degli stessi in combattimenti clandestini o competizioni non autorizzate".
- MORSICATURE E PROFILASSI ANTIRABBICA:
- SE IL CANE MORDE, o comunque procura lesioni a persona o animale (zuffa), deve essere tenuto in osservazione per 10 giorni presso il canile sanitario. Su richiesta del proprietario il Veterinario Ufficiale dell’ASL, valutata la situazione epidemiologica, può concedere l’osservazione domiciliare purché il proprietario, durante questi 10 giorni, possa garantire un’accurata custodia dell’animale ed il rispetto delle seguenti condizioni: il cane non deve essere sottoposto a trattamenti immunizzanti (vaccinazioni); non deve essere spostato dal luogo stabilito per l’osservazione; inoltre é necessario segnalare al Veterinario Ufficiale il manifestarsi di qualsiasi sintomo anormale nel comportamento o nello stato di salute, nonché l’eventuale fuga o morte dell’animale (in quest’ultimo caso il cadavere dovrà essere ritirato dai Servizi Veterinari per gli accertamenti previsti dalla legge). Nel caso di zuffa ambedue gli animali devono essere tenuti in osservazioni per 10 gg.
- SE IL CANE SUBISCE UN MORSO o una lesione da altro animale rimasto sconosciuto, fuggito e/o sospetto di essere affetto da rabbia, deve essere tenuto in osservazione per 6 mesi da parte del Veterinario Ufficiale; tale periodo può essere ridotto a 3 mesi se il cane viene sottoposto entro 5 - 7 giorni ad una vaccinazione antirabbica post-contagio, o a 2 mesi se il soggetto, trattato comunque con la vaccinazione post-contagio, era stato sottoposto a vaccinazione antirabbica pre-contagio da non più di un anno. Se nel frattempo viene rintracciato l’animale morsicatore, entrambi gli animali vengono tenuti.